Ogni qual volta che il nostro territorio è influenzato da eventi di natura drammatica, tali da rendere le proprie case inagibili e inabitabili, è più frequente il quesito che porta a domandarsi se in queste ipotesi si debba comunque continuare a pagare l’Imu e le rate del mutuo, oppure se non ci siano degli obblighi a specifici requisiti.
Imu al 50% per gli immobili inagibili
Per poter trattare in modo compiuto – pur sintetico – questo argomento, iniziamo con il ricordare che se la casa diventa inagibile o inabitabile, tale da non poter essere utilizzata nemmeno per altre finalità, la base imponibile Imu viene ridotta al 50% ex l. 44/2012.
Si tenga anche conto che i requisiti per poter ottenere questo beneficio non sono particolarmente stringenti, visto e considerato che è sufficiente dotarsi di una perizia da parte dell’Ufficio tecnico comunale. È comunque possibile procedere in autocertificazione, a patto che la dichiarazione sostitutiva del proprietario attesti che l’immobile non solo è pericolante, ma è caratterizzato da una situazione strutturale che non può essere eliminata con interventi di natura ordinaria o straordinaria, ma solo con un profondo risanamento.
In questa situazione, il proprietario dell’immobile può ottenere la riduzione della base imponibile del 50%, calcolando così una Imu “scontata” rispetto a quanto non sarebbe accaduto in caso di applicazione ordinaria dell’imposta municipale unica.
Rate del mutuo, una situazione più varia
Come da titolo del nostro paragrafo, la situazione è molto più varia nel caso del pagamento delle rate del mutuo che, in linea generale, dovranno comunque essere pagate anche nelle ipotesi di inagibilità o inabitabilità dell’immobile.
Fin qui, come anticipato, il percorso di massima. Non mancano però le specifiche leve che il mutuatario / proprietario della casa inutilizzabile può muovere in suo favore, a cominciare dall’attivazione di quelle ipotesi di sospensione delle rate del mutuo che generalmente trovano spazio nei contratti di finanziamento (o in intese a livello interbancario) per poter favorire e alleviare le condizioni del cliente che ha subito particolari pregiudizi sul proprio immobile.
Val poi la pena rammentare l’opportunità di assicurare il proprio immobile contro una serie di eventi che potrebbero determinare proprio una condizione di inagibilità o di inabitabilità: in queste ipotesi, infatti, sarebbe la compagnia assicurativa a doversi sostituire (in tutto o in parte) alla figura del mutuatario, sollevando quest’ultimo dalla necessità di pagare le rate del mutuo nei modi e nei termini previsti originariamente dal contratto di finanziamento.
Ancora, rammentiamo la possibilità di cercare una specifica intesa nei confronti dell’istituto di credito. La banca avrà tutto l’interesse nel pervenire a una soluzione condivisa, visto e considerato che un immobile divenuto inagibile andrà a svalutare anche la propria garanzia ipotecaria. Soluzioni che, peraltro, vengono spontaneamente presentate in maniera piuttosto generosa nel caso in cui l’inagibilità sia dipesa da eventi drammatici di portata nazionale.
aidaimmobiliare
Operiamo nelle nelle provincie di Ferrara, Ravenna e Bologna e gestiamo anche operazioni di investimento estero con particolare attenzione al Portogallo. Sempre alla ricerca di innovazione, di cui questo Blog ne rappresenta la testimonianza.
Latest posts by aidaimmobiliare (see all)
- VENDEREUN NEGOZIO e’ difficile? Possotrasformarlo in appartamento ? - marzo 17, 2023
- Mutuo: i requisiti per richiederlo e come le banche valutano la richiesta - novembre 18, 2021
- Mercato immobiliare, nel 2018 crescono unità residenziali e rendite - luglio 24, 2019